Art. 6
(Aggiornamento professionale).

      1. Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività, d'intesa con il Ministro dell'interno, le province e le associazioni di categoria delle guardie particolari giurate operanti nei territori interessati.